BENVENUTI NEL SITO UFFICIALE DEL
FORUM EX ARTICOLO 26
COORDINAMENTO PER LA DIFESA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE AI DISABILI
STATUTO DEL COMITATO "FORUM EX ART 26"
DENOMINAZIONE
Articolo 1
E' costituito il Comitato denominato "FORUM EX ART 26 coordinamento perla difesa dei servizi di assistenza e riabilitazione ai disabili" . Nello statuto. per brevità, verrà citato come "Comitato".
Il Comitato non persegue fini di lucro. I suoi contenuti e la struttura sono ispirati a principi di solidarietà. trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita del Comitato stesso.
Articolo 2
a) Il Comitato ha la propria sede legale in Roma via della Trasfigurazione n° 5 e potrà con sua delibera trasferire la sede legale nonché istituì- re sedi secondarie e succursali. A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati preso il Comitato di cui all'art. 6.
b) Il Comitato si riunirà secondo la necessità, su convocazione del Presi- dente tramite avviso scritto ai membri del Comitato contenente l'or- dine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione almeno ventiquattro ore prima della convocazione. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma due del codice civile' il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti. Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto il verbale da inserire nel registro a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.
SCOPO SOCIALE
Articolo 3
DURATA
Articolo 4
Il Comitato ha durata illimitata e avrà termine al raggiungimento dello scopo sociale. Si intenderà sciolto successivamente all'approvazione dell'ultimo rendiconto qualora si verbalizzi appositamente la volontà di tutti i soci di aver raggiunto lo scopo sociale.
Articolo 5
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali del Comitato salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ORGANI DELCOMITATO
Articolo 6
ATTIVITA'
Articolo 7
I Promotori danno opportuna divulgazione rudi eventi di cui all'Articolo 2 e l'esecuzione dei relativi programmi sarà di spettanza degli stessi promotori del Comitato, quali, pertanto opereranno in tale veste quali organizzatori.
Articolo 8
Il Comitato godrà di piena autonomia ed utilizzerà. per il conseguimento dei suoi fini, fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti e terzi, nonché da raccolte fondi. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, potrà porre in essere anche attività commerciali purché marginali e strettamente complementari all' oggetto sociale.
Articolo 9
E' facoltà del Comitato costituire cariche onorifiche a personalità od enti che contribuiscano alla migliore riuscita delle iniziative.
Articolo 10
La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata al Presidente del Comitato e, per sua delega, al Vice Presidente o al Tesoriere.
Articolo 11
Al termine di ogni esercizio. che va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno il Comitato redigerà con le modalità previste dalla normativa in materia il rendiconto economico finanziario che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del comitato.
Il rendiconto economico dovrà essere approvato dalla maggioranza dei membri del Comitato secondo le regole descritte nell'art. 2 par. b ed entro il 30 aprile di ogni anno.
E' vietato distribuire. anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale il Comitato è nato.
Articolo 12
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimada alla normativa vigente in materia.